Fatti

A. (nato nel 1963) e B. (nata nel 1968) sono sposati dal 1996 e hanno una figlia ormai maggiorenne. Nel marzo 2017 i coniugi si sono separati. Il 29 maggio 2017 B. ha chiesto al Tribunale distrettuale di Uster di regolare la separazione e il 22 marzo 2019 è stato avviato anche il procedimento di divorzio presso lo stesso tribunale.

Con sentenza del 21 novembre 2019, il Tribunale distrettuale ha obbligato A. a pagare l'assegno di mantenimento coniugale a B. Entrambi i coniugi hanno presentato appello presso il Tribunale cantonale di Zurigo. Il Tribunale cantonale ha fissato l'assegno a 1.200 franchi mensili a decorrere dal 22 marzo 2017 per tutta la durata della separazione, senza considerare i fatti sopravvenuti dopo il 22 marzo 2019.

A. ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale e il rinvio del caso al giudice di primo grado, in quanto il Tribunale cantonale non aveva considerato i fatti sopravvenuti dopo il 22 marzo 2019.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che il giudice della protezione coniugale è competente per regolare la separazione fino alla pendenza del procedimento di divorzio. Anche se durante il procedimento di protezione coniugale viene avviato il procedimento di divorzio, il giudice della protezione coniugale deve portare a termine il procedimento in modo regolare, tenendo conto di tutti i fatti rilevanti ai sensi degli artt. 229 e 317 CPC.

È irrilevante se tali fatti siano sopravvenuti prima o dopo la pendenza del procedimento di divorzio. Il giudice della protezione coniugale deve portare il procedimento a conclusione e…