Fatti
La Procura del Cantone Vallese emanò il 22 settembre 2016 un decreto penale nei confronti del reo A. per violazione dell’art. 86 cpv. 1 della Legge federale sulle ferrovie (Lferr). Quest’ultimo aveva attraversato illegalmente i binari nella stazione di Brig il 30 maggio 2016, costringendo il macchinista di un treno a effettuare una frenata d’emergenza. La SBB SA, rappresentata dal suo Centro diritto penale e danni, aveva presentato denuncia penale. Il decreto si basava sulla relazione di denuncia della Polizia cantonale, che attestava un pericolo per l’esercizio ferroviario a seguito dell’attraversamento dei binari.
Il Tribunale distrettuale di Brig-Östlich Raron-Goms assolse [A.] il 1° giugno 2017, poiché il luogo in questione non era una zona di esercizio ferroviario generalmente vietata, bensì un passaggio a livello. Il Tribunale cantonale Vallese annullò tale sentenza il 16 novembre 2018 e condannò [A.] al pagamento di un’ammenda di 100 CHF. Lo qualificò come varco per carrelli di servizio, non accessibile al pubblico e pertanto soggetto ad autorizzazione.
[A.] propose ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado e la conferma della assoluzione di primo grado. La SBB SA chiese il rigetto del ricorso, sostenendo di essere lesa dalla decisione di primo grado e di essere legittimata in qualità di danneggiata a proporre impugnazione. La Procura rinunciò a prendere posizione.
Legge
Il Tribunale federale esamina innanzitutto la legittimazione della SBB SA a proporre ricorso ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 del Codice di procedura penale (CPP). È determinante se la SBB SA possa essere riconosciuta come «danneggiata» ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP. Una persona è danneggiata se, a seguito del reato, è stata lesa nei propri diritti in modo immediato. Ciò presuppone che il bene giuridico tutelato dalla norma penale violata comprenda almeno in parte interessi individuali.
L’art. 86 cpv. 1 Lferr sanziona l’illecito accesso, transito o danneggiamento di zona di esercizio ferroviario. Il Tribunale federale qualifica tale fattispecie come reato di pericolo astratto, che tutela primariamente interessi pubblici – segnatamente la sicurezza dell’esercizio ferroviario. Sebbene la norma tuteli indirettamente anche gli interessi delle imprese ferroviarie, tale incidenza indiretta non è sufficiente per riconoscere la qualità di danneggiata. La SBB SA non è quindi legittimata a intervenire in qualità di parte civile o a proporre impugnazione.
La SBB SA non può avvalersi di conseguenze di diritto civile, poiché l’art. 115 CPP richiede non un danno civile,…