Fatti

Il 27 ottobre 2003, l'assemblea generale della società Y. AG ha eletto la società X. AG come revisore. Quest'ultima ha svolto la sua funzione fino all'apertura del fallimento della società Y. AG il 22 novembre 2004. In precedenza, la società Z. AG aveva ricoperto il ruolo di revisore.

Con atto di citazione del 21 ottobre 2011, la società Y. AG in liquidazione ha chiesto al Tribunale di commercio del Cantone di Zurigo di condannare la società X. AG al pagamento di Fr. 445'800.- oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2004. La società attrice rivendica il risarcimento del danno derivante dall'attività ritenuta negligente della convenuta in qualità di revisore.

Con la risposta alla citazione del 23 marzo 2012, la società X. AG ha chiesto il rigetto della domanda e l'ammissione di chiamate in causa nei confronti della società Z. AG e di un ex membro del consiglio di amministrazione della società Y. AG in liquidazione. La società X. AG respinge le violazioni degli obblighi a essa imputate dalla società attrice e ritiene di avere il diritto di rivalsa nei confronti dell'ex membro del consiglio di amministrazione della società Y. AG in liquidazione e della società Z. AG per l'eventuale risarcimento del danno.

Con decisione del 3 luglio 2012, il Tribunale di commercio ha ammesso la chiamata in causa nei confronti dell'ex membro del consiglio di amministrazione della società attrice, ma non quella nei confronti della società Z. AG.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso della società X. AG contro la decisione del Tribunale di commercio. Esso ritiene che il Tribunale di commercio abbia ingiustamente rifiutato l'ammissione della chiamata in causa nei confronti della società Z. AG.

Secondo le argomentazioni del Tribunale federale, per l'ammissibilità della chiamata in causa ai sensi degli artt. 81 e 82 CPC è sufficiente verificare se la pretesa fatta valere con la chiamata in causa dipende dall'esistenza della pretesa…