Fatti

Il ricorrente, R., direttore generale del dipartimento delle telecomunicazioni delle PTT, è stato condannato per complicità nella pubblicazione di materiale osceno (art. 204 aCP) e pornografico (art. 197 CP) a causa del suo ruolo nell'introduzione e nell'esercizio del sistema del chiosco telefonico 156. Questo sistema consentiva agli operatori di fornire al pubblico, dietro pagamento, messaggi a carattere erotico e pornografico, inclusi quelli accessibili ai minori. Sebbene informato dal procuratore vodese che alcuni operatori utilizzavano il chiosco telefonico per diffondere contenuti illeciti, il ricorrente ha continuato a ordinare la messa a disposizione delle necessarie infrastrutture telefoniche, rendendosi così complice dei reati commessi.

Legge

La Corte di Cassazione penale del Tribunale federale ha accolto il ricorso in nullità su un punto: ha ritenuto che le conversazioni vocali, anche a carattere pornografico, non costituiscano "pubblicazioni oscene" ai sensi dell'art. 204 aCP né "rappresentazioni pornografiche" ai sensi dell'art. 197 CP. Di conseguenza, la complicità del ricorrente può essere riconosciuta solo per i filmati pornografici resi accessibili. La pena deve quindi essere ricalcolata tenendo conto di questa limitazione…