Fatti

La ricorrente A. (nata nel 1979) ha lavorato dal 1° marzo 2014 come cancelliere presso il Tribunale amministrativo federale. Dal 30 aprile al 1° ottobre 2014, dal 2 luglio al 31 agosto 2015 e dal 12 novembre 2015 è stata assente per congedo di maternità e malattia. Il Tribunale amministrativo federale ha risolto il rapporto di lavoro con decisione del 25 maggio 2016 senza preavviso, dopo aver precedentemente richiesto ad [A.] di presentarsi immediatamente al lavoro.

Il reclamo presentato contro tale decisione è stato parzialmente accolto dalla Camera dei reclami del Tribunale penale federale, che ha obbligato il Tribunale amministrativo federale a rilasciare ad [A.] un certificato di lavoro modificato secondo le considerazioni.

Con ricorso di diritto pubblico, [A.] ha chiesto che il Tribunale amministrativo federale fosse obbligato a rilasciarle un certificato di lavoro con le modifiche da lei richieste.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che la durata dell'assenza della ricorrente dovuta a malattia e maternità, in rapporto alla durata dell'impiego, era considerevole e doveva quindi essere menzionata nel certificato di lavoro per evitare un'immagine falsa della sua esperienza professionale acquisita.

Il Tribunale federale non ha visto motivi per trattare diversamente le assenze per congedo di maternità rispetto alle assenze per malattia. La menzione dei motivi delle assenze…