Fatti

Il caso riguarda un imputato condannato in primo grado per diffamazione ai sensi dell'art. 173 CP per aver pubblicato un testo diffamatorio su una sua pagina internet sotto forma di blog. L'imputato è stato condannato a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente.

In appello, la Corte cantonale ha prosciolto l'imputato ritenendo l'azione penale prescritta. Il Ministero pubblico ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, contestando la decisione della Corte cantonale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando che l'azione penale era prescritta al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i reati contro l'onore, anche se commessi mediante pubblicazioni su internet, costituiscono reati istantanei e non permanenti. Di conseguenza, la prescrizione dell'azione penale inizia a decorrere dal momento della pubblicazione del testo diffamatorio, indipendentemente dal fatto che questo rimanga accessibile online per un certo periodo di tempo.

Il Tribunale federale ha respinto l'argomento del Ministero pubblico secondo cui, nel caso di diffamazione su internet, la prescrizione dovrebbe decorrere fino al momento in cui il testo viene rimosso dal sito web. Tale…