Art. 178 CP
Prescrizione
1 Per i delitti contro l’onore, l’azione penale si prescrive in quattro anni.
2 Per l’estinzione del diritto di querela vale l’articolo 31.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Prescrizione assoluta dell'azione penale intervenuta dopo la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza; effetti processuali sul ricorso per cassazione federale4 citazioni
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24 citazioni
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31. Art. 174 num. 2, 71 cpv. 2 e 3 CP4 citazioni
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4DTF 78_IV_1271 citazioni03/05/1952 · 1 citazioni
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5Pregiudizio nelle relazioni personali (art. 28 CC)0 citazioni
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6Essa può incominciare a decorrere nuovamente soltanto in caso di annullamento del giudizio impugnato, a partire dalla comunicazione della sentenza del Tribunale federale.0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mehrfache Verleumdung (planmässig), mehrfache falsche Anschuldigung, Irreführung der Rechtspflege4 citazioni
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3 citazioni
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Strafverfahren; Sistierung der Strafuntersuchung2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.