Fatti

Il caso riguarda un ricorrente accusato di reati contro l'onore. La Procura del Cantone di Argovia ha sporto denuncia contro il ricorrente a causa di dichiarazioni da lui rilasciate il 7 e il 14 agosto 1962. Il Tribunale superiore ha emesso una sentenza il 12 luglio 1966, notificata alle parti il 26 agosto 1966. Il ricorrente ha successivamente presentato un ricorso di nullità al Tribunale federale, sostenendo che l'azione penale si fosse conclusa solo con la comunicazione della sentenza motivata per iscritto e quindi dopo la scadenza del termine di prescrizione.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso del ricorrente. Ha affermato che l'azione penale si conclude con l'emissione della sentenza cantonale di ultima istanza, indipendentemente dal momento e dalla forma in cui la sentenza viene comunicata. Le norme processuali cantonali relative alla comunicazione della sentenza sono rilevanti solo per l'inizio dei termini di impugnazione, ma non modificano il fatto che la comunicazione della sentenza non costituisce più un atto di azione penale, bensì solo la notifica che l'azione penale è stata conclusa.

Il Tribunale federale ha inoltre chiarito che la presentazione di un ricorso di nullità non riavvia il decorso della prescrizione dell'azione penale. Solo se il Tribunale federale annulla la sentenza cantonale e rinvia il caso al tribunale…