Art. 72 CP
Confisca di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale o terroristica
Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l’abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Interruzione della prescrizione6 citazioni
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2DTF 73_IV_2586 citazioni01/12/1947 · 6 citazioni
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35 citazioni
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4Vecchio art. 59 n. 3 CP; art. 72 CP; prova dell'origine criminosa dei fondi di un'organizzazione criminale in materia di riciclaggio di denaro2 citazioni
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5Reati commessi all'estero2 citazioni
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6Prescrizione dell'azione penale; decorrenza della prescrizione; art. 71 vCP, art. 98 lett. a CP2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni05/08/2010 · 7 citazioni de
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6 citazioni27/10/2009 · 6 citazioni de
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5 citazioni28/07/2010 · 5 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.