Fatti
Il 24 novembre 2005, l'Associazione per le vittime dell'amianto ed E.M. hanno presentato una denuncia penale presso l'Ufficio d'inchiesta del Cantone di Glarona contro S.A., T.A. e altri autori sconosciuti nell'ambito della Eternit (Svizzera) SA e della Società Svizzera di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA) per omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il 28 agosto 2006, [F.] ha presentato un'ulteriore denuncia penale per lesioni personali gravi intenzionali. Il 18 settembre 2006, [J.] e [S.] hanno presentato una denuncia penale contro autori sconosciuti nell'ambito della Eternit (Svizzera) SA per atti punibili contro l'integrità fisica e la vita.
L'Ufficio d'inchiesta del Cantone di Glarona ha archiviato il procedimento penale per omicidio e lesioni personali intenzionali e colpose il 9 ottobre 2006, in quanto i reati erano prescritti. I ricorsi dei denuncianti contro l'archiviazione del procedimento sono stati respinti dal Tribunale Cantonale.
Gli eredi dei defunti [J.] e [S.], nonché l'Associazione per le vittime dell'amianto, E.M. e [F.] hanno quindi presentato un ricorso penale al Tribunale Federale.
Legge
Il Tribunale Federale afferma che, secondo la legge, il momento dell'azione colposa e non il momento del verificarsi dell'evento è determinante per l'inizio del termine di prescrizione. Ciò significa che i delitti colposi di evento possono prescriversi prima che l'evento tipico si sia verificato.
Il Tribunale Federale non vede in questa interpretazione una contraddizione con la funzione e la ratio della prescrizione. Sebbene la pace giuridica possa essere ancora turbata anche a distanza di molto tempo dall'azione, e possa sussistere l'esigenza di riparazione, d'altra parte le difficoltà probatorie per l'autore e per…