Art. 125 CP
1 Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria .
2 Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP)381 citazioni
-
2Lesioni colpose gravi; doveri di diligenza del medico di pronto soccorso171 citazioni
-
3Lesioni colpose cagionate nel corso di una partita di calcio; principio "neminem laedere"114 citazioni
-
4Lesioni colpose gravi, incidente di equitazione114 citazioni
-
5Lesioni colpose, causalità adeguata; dovere di diligenza dello sciatore64 citazioni
-
6Applicazione della lex mitior nel nuovo sistema delle sanzioni; determinazione della pena in presenza della cosiddetta problematica delle interfacce (Schnittstellenproblematik)61 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
22 citazioni
-
20 citazioni
-
19 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.