Art. 125 CP

1 Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria .
2 Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP)
    · 03/02/2009 · 381 citazioni Riassunto
  2. 2
    Lesioni colpose gravi; doveri di diligenza del medico di pronto soccorso
    · 28/11/2003 · 171 citazioni Riassunto
  3. 3
    Lesioni colpose cagionate nel corso di una partita di calcio; principio "neminem laedere"
    · 05/03/2019 · 114 citazioni Riassunto
  4. 4
    Lesioni colpose gravi, incidente di equitazione
    · 23/11/2000 · 114 citazioni Riassunto
  5. 5
    Lesioni colpose, causalità adeguata; dovere di diligenza dello sciatore
    · 16/01/1996 · 64 citazioni Riassunto
  6. 6
    Applicazione della lex mitior nel nuovo sistema delle sanzioni; determinazione della pena in presenza della cosiddetta problematica delle interfacce (Schnittstellenproblematik)
    · 17/03/2008 · 61 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.