Art. 272 PP

Obbligo d’approvazione e autorizzazione di massima

1 La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sottostà all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.
2 Se dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il servizio di telecomunicazione, il giudice dei provvedimenti coercitivi può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i servizi identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autorizzazione di massima). Ogni mese e a sorveglianza conclusa il pubblico ministero presenta un rapporto, per approvazione, al giudice dei provvedimenti coercitivi.
3 Se la sorveglianza di un servizio nell’ambito di un’autorizzazione di massima necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall’autorizzazione medesima, tale sorveglianza deve essere sottoposta per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 73_IV_12
    28/03/1947 · 2 citazioni
  2. 2
    · 10/04/1969 · 1 citazioni
  3. 3
    Comunicazione secondo il diritto vodese
    · 02/10/1961 · 1 citazioni
  4. 4
    · 15/01/1960 · 1 citazioni
  5. 5
    · 12/06/1959 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 11/01/1954 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 30/03/2007 · 0 citazioni de
  • Betrug, Urkundenfälschung im Amt usw.; Verletzung des rechtlichen Gehörs, Willkür
    · 14/03/2006 · 0 citazioni de
  • 15/11/2005 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.