Fatti

Il ricorrente [X.] ha presentato appello contro l'assoluzione di [A.] , [B.] e [C.] dall'accusa di diffamazione e ingiuria. Il Tribunale superiore del Cantone di Berna non è entrato nel merito del procedimento contro i controricorrenti a causa della prescrizione. [X.] ha quindi presentato un ricorso penale al Tribunale federale.

Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale superiore. Ha spiegato che la prescrizione dell'azione penale per reati contro l'onore ai sensi dell'art. 178 cpv. 1 CP è di quattro anni. Poiché i controricorrenti sono stati assolti dal Tribunale regionale, il termine di prescrizione è continuato a decorrere dopo la sentenza di primo grado. Il Tribunale superiore aveva quindi giustamente sospeso il procedimento contro i controricorrenti sia nel merito penale che in quello civile, nella misura in cui i fatti contestati erano prescritti penalmente.

Sebbene il Tribunale superiore non avesse fatto esplicito riferimento alla via civile, il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente potrebbe intraprendere la via civile se ritiene che la prescrizione civile non sia ancora maturata.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui vi era luogo a entrare. Ha motivato questo con il…