Art. 126 CPP

Decisione

1 Il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se:
  1. a. dichiara colpevole l’imputato;
  2. b. assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito.
2 L’azione civile è rinviata al foro civile se:
  1. a. il procedimento penale è abbandonato; abis. non si può decidere sull’azione civile nella procedura del decreto d’accusa;
  2. b. l’accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione;
  3. c. l’accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell’imputato;
  4. d. l’imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito.
3 Qualora il giudizio completo delle pretese civili comportasse un onere sproporzionato, il giudice può limitarsi a pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno giudicate interamente in sede penale.
4 Qualora fra i partecipanti al procedimento vi siano vittime, il giudice può giudicare dapprima soltanto la colpevolezza e gli aspetti penali; indipendentemente dal valore litigioso, chi dirige il procedimento decide in seguito sull’azione civile quale giudice unico e dopo un’ulteriore udienza dibattimentale.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Indennizzo dell'accusatore privato in caso di emanazione di un decreto d'accusa e di rinvio delle pretese civili al foro civile; legittimazione dell'accusatore privato a interporre opposizione al decreto d'accusa; art.…
    · 11/12/2012 · 96 citazioni Riassunto
  2. 2
    Azione civile, pretesa di risarcimento del danno derivante dal riciclaggio di denaro
    · 09/07/2020 · 64 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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