Fatti
La B. SA, una società energetica svizzera attiva a livello internazionale, è stata danneggiata nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2009 e il 2 agosto 2011 da I. e A. per un importo pari a CHF 5'751'619.10. La società danneggiata ha quantificato tale somma sulla base di servizi di manutenzione e consulenza non forniti nonché di royalties fittizie. D., unico amministratore e azionista di diverse società (tra cui H. SA e G. SA), è stato accusato di aver agevolato i due principali autori nella commissione di una truffa professionale e di aver messo a disposizione le proprie società per occultare l’origine delittuosa delle somme ottenute. La Procura di Coira e la B. SA hanno presentato denuncia per complicità in truffa professionale e per riciclaggio aggravato.
Il Tribunale regionale di Landquart ha assolto D. con sentenza del 8 settembre 2017 da entrambi i capi di imputazione e ha rimesso la domanda civile della B. SA alla via civile. In seguito all’appello della Procura e della B. SA, il Tribunale cantonale dei Grigioni ha condannato D., con sentenza del 25 febbraio 2019, per riciclaggio aggravato a una pena detentiva condizionale e a una multa. La domanda civile della B. SA è stata nuovamente rimessa alla via civile. La B. SA ha quindi presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo la condanna di D. al risarcimento del danno pari a CHF 2'659'778.52 oltre agli interessi. Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni e ha rinviato la causa per una nuova valutazione.
Legge
Il Tribunale federale ha dapprima esaminato la ricevibilità della domanda civile nel procedimento di adesione ai sensi dell’art. 122 cpv. 1 CPP e i requisiti di motivazione e quantificazione ai sensi dell’art. 123 CPP. Ha confermato che il giudice penale, in caso di condanna dell’imputato, deve necessariamente pronunciarsi anche sulla domanda civile, qualora questa sia sufficientemente motivata e quantificata (art. 126 cpv. 1 lett. a CPP). La precedente istanza aveva sì condannato D. per riciclaggio, ma aveva rimesso la domanda civile alla via civile, ritenendo la pretesa non sufficientemente provata. Tale orientamento contrastava con la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il reato di riciclaggio (art. 305bis CP) tutela anche la persona danneggiata dal reato presupposto. Il riciclatore risponde pertanto del danno causato dal reato presupposto nella misura dei valori patrimoniali il cui sequestro è stato eluso mediante il riciclaggio.
La precedente istanza aveva inoltre erroneamente valutato la responsabilità civile del riciclatore ai sensi dell’art. 41 CO (risarcimento del danno per atto illecito) e dell’art. 50 cpv. 3 CO (responsabilità solidale di più danneggianti). Essa riteneva che D. fosse responsabile solo in via sussidiaria e che la pretesa civile non fosse sufficientemente fondata. Il Tribunale federale ha disatteso tale interpretazione giuridica e ha sottolineato che il riciclatore risponde, indipendentemente dalla partecipazione al reato presupposto, del danno mantenuto in essere mediante il riciclaggio. La responsabilità si estende a tutto il danno derivante dal reato presupposto, nella misura in cui il sequestro dei valori patrimoniali di provenienza delittuosa sia stato eluso. La precedente istanza avrebbe pertanto dovuto pronunciarsi sulla domanda civile e non avrebbe dovuto rimetterla alla via civile.
Il Tribunale…