Fatti

Il ricorrente [X.] è stato vittima di lesioni personali da parte dei controricorrenti [A.Y.] e [B.Y.] . Ha subito una commozione cerebrale, una contusione alle costole e una frattura della mandibola, che ha dovuto essere trattata chirurgicamente. [X.] è stato ricoverato in ospedale per quattro giorni. Nel procedimento di appello, il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha condannato [A.Y.] e [B.Y.] per tentata semplice lesione personale a danno di una persona indifesa e per rissa. Anche [X.] è stato condannato per rissa. Tuttavia, il Tribunale superiore ha rinviato la sua azione civile al giudizio civile, senza pronunciarsi sulla sua richiesta di congrua soddisfazione.

Legge

Il Tribunale federale annulla la sentenza del Tribunale superiore e rinvia la questione della richiesta di congrua soddisfazione di [X.] all'istanza precedente per un nuovo esame. Il Tribunale federale chiarisce che, ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 CPP, il tribunale penale deve decidere nel merito sulla domanda civile pendente insieme alla sentenza…