Fatti
Il 27 maggio 1964, l'avv. Benno Schmid ha presentato una denuncia penale al tribunale istruttore di Basilea-Città contro Werner Cermak e Friedrich Schertenleib per truffa, usura, falso e gestione infedele. Gli imputati, Dr. Geiger, Cermak e Schertenleib, hanno introdotto un'azione per diffamazione contro Maissen e l'avv. Schmid davanti al tribunale di pace di Zurigo 1 e hanno depositato atti di accusa davanti al tribunale distrettuale di Zurigo l'8 agosto 1966.
Il tribunale distrettuale di Zurigo ha respinto le azioni per diffamazione per prescrizione il 10 e 24 febbraio 1967. Il tribunale cantonale di Zurigo ha respinto i ricorsi dei querelanti il 4 settembre 1967.
I querelanti hanno presentato un ricorso per nullità contro questa decisione, chiedendo l'annullamento della decisione e l'autorizzazione a proseguire le azioni per diffamazione.
Legge
Il tribunale federale ha esaminato se la denuncia penale presentata il 27 maggio 1964 costituisse un reato continuo o un reato successivo. Secondo l'articolo 178 comma 1 del codice penale, la prescrizione per i reati contro l'onore è di due anni.
Il tribunale ha considerato che la pianificazione della calunnia non fa di un reato continuo o successivo. La prescrizione inizia a decorrere dalla última azione delittuosa, anche se gli atti non sono pianificati.
Il tribunale ha anche considerato che gli atti di procedura…