Art. 174 CP

Calunnia

1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è una pena detentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all’offeso atto della ritrattazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Portata di una querela
    · 03/03/1989 · 20 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 76_IV_243
    01/12/1950 · 19 citazioni
  3. 3
    Delitti contro l'onore commessi con il mezzo della stampa
    · 14/08/1976 · 15 citazioni Riassunto
  4. 4
    1. Art. 174 num. 2, 71 cpv. 2 e 3 CP
    · 24/11/1967 · 9 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 71_IV_187
    01/01/1945 · 9 citazioni
  6. 6
    Offesa all'onore per mezzo della stampa, prova liberatoria (art. 173 n. 2 e 3 CP); protezione della personalità (art. 28 CC); presunzione d'innocenza (art. 6 n. 2 CEDU)
    · 16/10/1996 · 6 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Verleumdung
    · 02/08/2022 · 30 citazioni de Riassunto
  • Mehrfache Verleumdung (planmässig), mehrfache falsche Anschuldigung, Irreführung der Rechtspflege
    · 14/11/2018 · 20 citazioni de
  • Einstellung (Ehrverletzung)
    · 06/05/2020 · 17 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.