Art. 174 CP
Calunnia
1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è una pena detentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all’offeso atto della ritrattazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Portata di una querela20 citazioni
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2DTF 76_IV_24319 citazioni01/12/1950 · 19 citazioni
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3Delitti contro l'onore commessi con il mezzo della stampa15 citazioni
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41. Art. 174 num. 2, 71 cpv. 2 e 3 CP9 citazioni
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5DTF 71_IV_1879 citazioni01/01/1945 · 9 citazioni
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6Offesa all'onore per mezzo della stampa, prova liberatoria (art. 173 n. 2 e 3 CP); protezione della personalità (art. 28 CC); presunzione d'innocenza (art. 6 n. 2 CEDU)6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verleumdung30 citazioni
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Mehrfache Verleumdung (planmässig), mehrfache falsche Anschuldigung, Irreführung der Rechtspflege20 citazioni
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Einstellung (Ehrverletzung)17 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.