Fatti
Il ricorrente [A.] ha presentato una denuncia penale il 10 ottobre 2017 contro [B.] e [C.] per diffamazione. Il Pubblico Ministero ha sospeso il procedimento penale il 19 giugno 2019. [A.] ha presentato ricorso contro la sospensione del procedimento, che il Tribunale Superiore del Cantone di Berna ha respinto il 11 ottobre 2019. [A.] presenta ricorso in materia penale chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale Superiore e il rinvio del caso al Pubblico Ministero per la prosecuzione del procedimento penale e l'esercizio dell'azione penale.Legge
Il Tribunale Federale respinge il ricorso: - Il ricorrente non ha sufficientemente dimostrato in che modo la decisione impugnata possa incidere sulle sue pretese civili, motivo per cui non è legittimato senza altro a presentare ricorso. - Il Pubblico Ministero e il Tribunale Superiore hanno correttamente ritenuto che non siano integrati gli elementi costitutivi di cui agli art. 173 (diffamazione) e 174 (calunnia) CP. Le dichiarazioni dei controricorrenti 2 e 3 nella lettera del 11 luglio 2017 si…