Fatti

Al ricorrente A. viene rimproverato di aver più volte, nel periodo compreso tra il 3 settembre 2018 e la fine di dicembre 2018, istigato B. a uccidere con arma da fuoco la sua partner C., la sua ex-fidanzata D. e lo stesso A. Allo scopo dell'omicidio, A. avrebbe mostrato a B. diverse armi da fuoco e gli avrebbe ordinato di indossare i guanti durante la commissione del reato. Come ricompensa per i tre omicidi, avrebbe promesso a B. da 100.000 a 300.000 franchi.

Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha dichiarato A. colpevole, in data 30 aprile 2020, di tentata istigazione plurima a omicidio plurimo. Il Tribunale superiore di Zurigo ha confermato, in data 25 maggio 2021, le dichiarazioni di colpevolezza per tentata istigazione plurima a omicidio plurimo.

A. presenta ricorso in materia penale e chiede che la sentenza di prima istanza sia annullata per quanto riguarda le dichiarazioni di colpevolezza per tentata istigazione plurima a omicidio plurimo. Il procedimento penale dovrebbe essere archiviato per difetto di competenza in relazione all'addebito di tentata istigazione all'omicidio.

Legge

Il Tribunale federale decide che la tentata istigazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 CP costituisce un reato autonomo e pertanto fonda un criterio autonomo di competenza territoriale. Questa si determina secondo l'art. 8 cpv. 2 CP, cioè in base al luogo dell'azione dell'istigatore e al luogo in cui, secondo l'intenzione dell'istigatore, l'(effetto dell'istigazione) avrebbe dovuto verificarsi.

Nel caso di…