Fatti
L'immobile x appartiene alla comunità di proprietari di appartamenti in condominio C. ed è stato costruito nel 1967. La suddivisione in proprietà per piani è avvenuta nel 1995. A.A. e B.A. sono proprietari dell'appartamento attico dal 1999.
Una parte del tetto piano serviva finora come terrazza dell'appartamento attico. Nell'ambito di un risanamento complessivo, A.A. e B.A. hanno richiesto di rivestire con piastrelle l'intera superficie loro assegnata in diritto di uso esclusivo, al fine di creare una terrazza praticabile. La maggioranza dei proprietari di appartamenti in condominio ha respinto questa richiesta.
A.A. e B.A. hanno quindi chiesto in tribunale l'ordine di eseguire questo intervento edilizio. Il tribunale distrettuale e il tribunale superiore hanno respinto la richiesta. Contro la sentenza del tribunale superiore, A.A. e B.A. hanno presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, sebbene la posa delle piastrelle richiesta sarebbe utile dal punto di vista dei ricorrenti, in quanto migliorerebbe le possibilità di utilizzo della terrazza, tale intervento deve essere considerato di lusso ai sensi dell'art. 647e del Codice civile svizzero, in quanto riguarda esclusivamente l'interesse particolare dei ricorrenti in quanto proprietari dell'appartamento attico.
Secondo la giurisprudenza, possono essere considerati necessari ai sensi dell'art. 647 cpv. 2 n.…