Art. 647e CC
1 I lavori di costruzione diretti esclusivamente ad abbellire la cosa, a migliorarne l’aspetto o a renderne più comodo l’uso, possono essere fatti soltanto con il consenso di tutti i comproprietari.
2 Questi lavori possono, a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa, essere decisi anche contro la volontà d’un comproprietario che non ne risulti durevolmente impedito nel diritto d’uso e di godimento, qualora gli altri comproprietari gli risarciscano il pregiudizio temporaneo e assumano la sua parte di spesa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cambiamento della destinazione di una cosa (art. 648 cpv. 2 CC); lavori di costruzione in una proprietà per piani (art. 647d combinato con l'art. 712g CC)20 citazioni
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2Lavori di costruzione su parti comuni nell'interesse particolare di alcuni comproprietari per piani13 citazioni
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3Lavori di costruzione in una proprietà per piani; diritto di veto del comproprietario per piani non consenziente10 citazioni
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4Regolamento d'amministrazione e d'utilizzazione della proprietà per piani (art. 712g cpv. 3 CC). 1. In che misura l'art. 27 CC, il principio dell'uguaglianza di trattamento invocato in base all'art. 2 CC, e la garanzia…9 citazioni
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5Decisione parziale; possibilità di giudizio indipendente in caso di cumulo oggettivo di azioni6 citazioni
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6Sistemazione edile da parte di un comproprietario per piani (art. 712a e 712b CC); modifica della destinazione di una cosa (art. 648 cpv. 2 CC)4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni15/10/2001 · 9 citazioni de
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5 citazioni
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Anfechtung eines Beschlusses der Stockwerkeigentümerversammlung3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.