Fatti
Parti e gradi di giudizio:
Il ricorrente X. è stato condannato dal Tribunale collegiale Emmental-Oberaargau il 12 maggio 2011 per complicità in più reati, tra cui furto, danneggiamento, violazione di domicilio, furto in banda e a scopo di lucro nonché tentativo di tali reati, più violazioni ripetute della Legge sugli stranieri (LStr) e della Legge sugli stupefacenti (LStup).
Il tribunale ha irrogato una pena detentiva di 34 mesi, una multa di 200 franchi nonché l’esecuzione di una pena detentiva condizionale di 20 mesi precedentemente pronunciata. Contro tale sentenza X. ha proposto appello.
L’Alta Corte del Cantone di Berna ha condannato X. il 14 giugno 2012 per furto, furto in banda e a scopo di lucro nonché tentativo di tali reati, più danneggiamenti ripetuti e violazione di domicilio. Ha confermato la pena detentiva di 34 mesi e l’esecuzione della pena di 20 mesi. La condanna per violazione della LStup e la multa di 200 franchi sono rimaste inoppugnate.
X. ha proposto ricorso penale al Tribunale federale con richiesta di assoluzione integrale. In via subordinata ha chiesto la qualificazione della sua partecipazione come complicità e la rimessione alla corte di merito. In subordine ulteriore ha richiesto una riduzione della pena e la rinuncia alla revoca della pena condizionale.
L’Alta Corte di Berna ha chiesto il rigetto del ricorso, nei limiti in cui fosse possibile pronunciarsi. La Procura ha rinunciato a prendere posizione.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se l’Alta Corte di Berna, modificando la qualificazione giuridica da complicità a concorso nel furto con scasso del 21 maggio 2009, abbia violato il divieto di reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 prima frase CPP). Il tribunale ha analizzato la portata di tale divieto ed è giunto alle seguenti conclusioni:
1. Interpretazione del divieto di reformatio in peius:
Il Tribunale federale ha confermato che il divieto di reformatio in peius non concerne unicamente un inasprimento della sanzione, ma anche una più severa qualificazione giuridica del fatto. Quest’ultima ricorre quando il nuovo reato prevede un quadro sanzionatorio più rigoroso (ad esempio un limite massimo di pena più elevato o una pena minima più alta) o quando comporta ulteriori condanne. Lo stesso vale in caso di modifica della qualificazione da tentativo a consumazione o da complicità a concorso, poiché ciò determina la perdita di eventuali attenuanti. Ai fini della valutazione rileva il dispositivo della sentenza, non le motivazioni della corte di merito.
2. Interpretazione storica e teleologica:
I lavori preparatori della CPP (Messaggio del Consiglio federale) evidenziano che il legislatore ha preferito un’interpretazione ampia del divieto. Lo scopo del divieto consiste nel proteggere l’imputato dal timore di essere in una posizione peggiore a seguito dell’impugnazione. Una qualificazione più severa accresce l’addebito di colpevolezza e può comportare concreti svantaggi (ad esempio l’iscrizione nel casellario giudiziale), il che potrebbe disincentivare l’esercizio del mezzo di impugnazione. Il principio della verità materiale risulta limitato dal divieto, poiché il legislatore ammette la revisione a danno dell’imputato (art. 410 cpv. 1 lett. a CPP) solo a determinate condizioni.
3. Interpretazione sistematica e prassi:
Il Tribunale federale ha richiamato l’insegnamento univoco e la prassi giurisprudenziale, che sostengono un’interpretazione ampia del divieto. In passato vi erano regolamentazioni cantonali che ne…