Art. 391 CPP
Decisione
1 Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata:
- a. dalle motivazioni delle parti;
- b. dalle conclusioni delle parti, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili.
2 La giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza.
3 Se il ricorso è stato esperito esclusivamente dall’accusatore privato, la giurisdizione di ricorso non può modificare a pregiudizio di costui i punti della decisione relativi agli aspetti civili.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto di reformatio in peius; art. 391 cpv. 2 primo periodo CPP356 citazioni
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2Segnalazione dell'espulsione nel SIS: condizioni, competenza, procedura, divieto della reformatio in peius, diritto di essere sentito348 citazioni
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3Possesso illegale di armi e accessori di armi; violazione dell'obbligo di notifica; porto non autorizzato di armi; art. 4 segg., 27 cpv. 1, art. 33 cpv. 1 lett. a, art. 34 cpv. 1 lett. i, art. 42 cpv. 5-7 LArm252 citazioni
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4Divieto della reformatio in peius e importo dell'aliquota giornaliera della pena pecuniaria211 citazioni
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5Divieto penale della retroattività con riferimento alle nuove disposizioni sull'espulsione; recidiva; concorso retrospettivo in caso di espulsione143 citazioni
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6Inammissibilità di una condanna supplementare fondata su fatti oggetto di un'estensione dell'accusa in occasione del procedimento di appello110 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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154 citazioni
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Strafzumessung; Strafvollzug153 citazioni
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Risarcimento della difesa ufficiale116 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.