Fatti
Il Tribunale federale si è pronunciato su un caso in cui uno straniero era stato condannato a due espulsioni successive da parte di diversi tribunali. La prima espulsione di 5 anni era stata pronunciata dal Tribunale distrettuale di San Gallo, mentre la seconda espulsione di 6 anni dal Tribunale cantonale di Zurigo. Il Tribunale federale ha stabilito che le nuove disposizioni sull'espulsione (art. 66a e ss. CP) entrate in vigore il 1° ottobre 2016 si applicano solo se il reato determinante è stato commesso dopo tale data. Il principio di non retroattività prevale, anche per le misure. Per quanto riguarda il concorso tra le due espulsioni, il Tribunale federale ha applicato gli stessi principi sviluppati sotto il vecchio diritto (art. 55 CP abrogato), ovvero che le espulsioni non devono essere eseguite cumulativamente ma secondo il principio dell'assorbimento. Pertanto, l'espulsione di durata minore è inclusa in quella più lunga.Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto ricordato che le nuove disposizioni sull'espulsione (art. 66a e ss. CP) si applicano solo se il reato determinante è stato commesso dopo il 1° ottobre 2016, data della loro entrata in vigore. Il principio di non retroattività prevale, anche per le misure.
Per quanto riguarda il concorso tra le due espulsioni pronunciate nei confronti del ricorrente, il Tribunale federale ha applicato gli stessi principi sviluppati sotto il vecchio diritto (art. 55 CP abrogato). Pertanto, le espulsioni non devono essere…