Art. 66b CP

Disposizioni comuni. Recidiva

1 Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell’espulsione secondo l’articolo 66a, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l’espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni.
2 L’espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto l’espulsione per il reato precedente.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Divieto penale della retroattività con riferimento alle nuove disposizioni sull'espulsione; recidiva; concorso retrospettivo in caso di espulsione
    · 01/09/2020 · 30 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Raub (besondere Gefährlichkeit), strafbare Vorbereitungshandlungen zu Raub, mehrfacher Diebstahl, Urkundenfälschung sowie mehrfaches Vergehen gegen das Waffengesetz
    SB.2020.62
    · 26/08/2021 · 13 citazioni de
  • Landesverweisung, Wiederholungsfall
    · 29/04/2025 · 2 citazioni de
  • vorsätzliche Tötung, Nötigung und mehrfache Übertretung nach Art. 19a Ziff. 1 des Betäubungsmittelgesetzes
    SB.2019.86
    · 01/11/2022 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.