Art. 66b CP
Disposizioni comuni. Recidiva
1 Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell’espulsione secondo l’articolo 66a, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l’espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni.
2 L’espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto l’espulsione per il reato precedente.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto penale della retroattività con riferimento alle nuove disposizioni sull'espulsione; recidiva; concorso retrospettivo in caso di espulsione30 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Raub (besondere Gefährlichkeit), strafbare Vorbereitungshandlungen zu Raub, mehrfacher Diebstahl, Urkundenfälschung sowie mehrfaches Vergehen gegen das Waffengesetz13 citazioniSB.2020.62· 26/08/2021 · 13 citazioni de
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Landesverweisung, Wiederholungsfall2 citazioni
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vorsätzliche Tötung, Nötigung und mehrfache Übertretung nach Art. 19a Ziff. 1 des Betäubungsmittelgesetzes2 citazioniSB.2019.86· 01/11/2022 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.