Fatti
Il Tribunale cantonale del Vallese ha condannato in secondo grado il ricorrente X. il 6 giugno 2014 per danneggiamento (art. 144 in combinato disposto con art. 110 cpv. 3bis CP) e per illecito porto e possesso ripetuto di armi e accessori per armi (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm) a una multa condizionale di 54 tassi giornalieri di Fr. 80.- e a una multa di Fr. 1'020.-. Inoltre, è stato condannato a risarcire la parte lesa A. per Fr. 3'100.- (in primo grado) e Fr. 1'000.- (in secondo grado).
I fatti sono stati accertati come segue
- X. ha eseguito macellazioni di bestiame tra il 2006 e il 2009 sul piazzale sul lato ovest della sua stalla (all’aperto e accessibile al pubblico).
- Il 20 agosto 2009, X. ha sparato al cane da caccia di A., che a causa delle ferite è stato soppresso lo stesso giorno.
- X. ha portato un’arma in luogo pubblico durante le macellazioni e il 20 agosto 2009, senza autorizzazione al porto d’armi.
- Inoltre, possedeva illecitamente due silenziatori, un mirino laser e tre pistole.
X. ha proposto ricorso in materia penale chiedendo l’assoluzione dalle accuse e il diniego del risarcimento alla parte lesa A. In via subordinata, ha chiesto la rimessione alla prima istanza.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso di X. e ha parzialmente annullato la sentenza di condanna per illecito possesso di armi e accessori, mentre ha confermato la condanna per illecito porto d’armi.
1. Illecito possesso di armi e accessori:
Il Tribunale federale ha chiarito che un’autorizzazione eccezionale all’acquisto di armi secondo la normativa vecchia o nuova consente il mantenimento del possesso dell’arma in questione, purché l’acquisto sia stato legittimo. I requisiti materiali per l’acquisto di armi secondo l’art. 8 LArm, entrati in vigore il 12 dicembre 2008, non hanno efficacia retroattiva. Ciò significa che il legittimo possesso viene preservato se l’arma è stata acquistata prima dell’entrata in vigore della legge rivista.
Per quanto riguarda l’obbligo di denuncia secondo l’art. 42 cpv. 5 LArm, il Tribunale ha sottolineato che la sua violazione è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. i LArm (come contravvenzione). Una condanna per illecito possesso ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm può essere pronunciata solo se sono scaduti inutilmente sia il termine di denuncia secondo l’art. 42 cpv. 5 LArm sia quello secondo l’art. 42 cpv. 6 LArm. La prima istanza non aveva esaminato adeguatamente questo aspetto e aveva dichiarato X. colpevole unicamente per la violazione dell’obbligo di denuncia secondo l’art. 42 cpv. 5 LArm, il che violava il diritto federale.
2. Concetto di «luoghi accessibili al pubblico» secondo l’art. 27 LArm:
Il Tribunale federale ha precisato il concetto di «luoghi accessibili al pubblico» ai sensi dell’art. 27 LArm. Tale nozione non rappresenta un’estensione dell’ambito di applicazione, bensì una chiarificazione del precedente concetto di «pubblico». Fanno parte dei luoghi accessibili al pubblico in particolare terreni pubblici o altrui, mezzi di trasporto e locali pubblici. I piazzali, cortili o giardini annessi a una casa non sono invece accessibili al pubblico se sono recintati (ad esempio da steccati, muri o siepi). I piazzali aperti, come quello del ricorrente, sono invece accessibili al pubblico.
Il ricorrente portava l’arma su un piazzale non recintato, accessibile al pubblico. Pertanto, il porto dell’arma senza autorizzazione ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 27 cpv. 1 LArm era…