Art. 27 LArm

Porto di armi

1 Chiunque intende portare un’arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev’essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l’articolo 28 cpv. 1.
2 Ottengono un permesso di porto di armi le persone:
  1. a. per le quali non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 cpv. 2;
  2. b. che rendono verosimile di aver bisogno di un’arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale;
  3. c. che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l’uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d’esame.
3 Il permesso è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all’estero ottengono il permesso dall’autorità competente del Cantone d’entrata.
4 Sono dispensati dal permesso:
  1. a. i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell’esercizio delle loro attività;
  2. b. i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi;
  3. c. i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi;
  4. d. gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l’autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un’autorizzazione quadro secondo l’articolo 27a;
  5. e. collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen.
5 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Possesso illegale di armi e accessori di armi; violazione dell'obbligo di notifica; porto non autorizzato di armi; art. 4 segg., 27 cpv. 1, art. 33 cpv. 1 lett. a, art. 34 cpv. 1 lett. i, art. 42 cpv. 5-7 LArm
    · 08/04/2015 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Acquisto di armi di allenamento con proiettili di vernice colorata (marcatore FX) senza permesso d'acquisto di armi
    · 22/06/2017 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 01/05/2001 · 11 citazioni de
  • 22/03/2001 · 7 citazioni de Riassunto
  • Schwere Körperverletzung, fahrlässige einfache Körperverletzung etc.; Willkür, rechtliches Gehör
    · 29/10/2012 · 6 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.