Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente A. è stato accusato dalla Procura di Zurigo-Sihl di violenza sessuale. Secondo l’accusa, avrebbe invitato la persona offesa B. a cena insieme a una coimputata e le avrebbe somministrato delle compresse per dormire per poi commettere su di lei atti sessuali. Dopo che la persona offesa si era addormentata, il ricorrente avrebbe compiuto su di lei atti sessuali introducendo almeno un dito o un oggetto sconosciuto nella sua vagina (atto d’accusa del 31 marzo 2017).
Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha dichiarato A. colpevole di violenza sessuale e lo ha condannato a una pena detentiva di quattro anni. Ha inoltre stabilito che A. e la coimputata fossero in linea di principio tenuti al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa B. e li ha condannati in solido al pagamento di una somma a titolo di riparazione morale pari a 12.000 franchi (sentenza del 13 novembre 2017 e ordinanza del 6 giugno 2018).
A. ha proposto appello chiedendo, tra l’altro, l’assoluzione. La Procura ha presentato appello incidentale chiedendo la conferma della condanna di primo grado e l’aumento della pena detentiva a quattro anni e mezzo. L’Obergericht del Cantone di Zurigo ha invitato la Procura a integrare l’atto d’accusa. Con atto d’accusa integrato del 15 febbraio 2019, la Procura ha accusato A. anche di aver colpito la persona offesa nel letto, strappatole i capelli e averle ordinato di baciare la coimputata e di praticarle sesso orale, ciò che è stato qualificato come tentativo di violenza sessuale.
L’Obergericht del Cantone di Zurigo ha condannato A. sia per violenza sessuale che per tentativo di violenza sessuale, infliggendo una pena detentiva di quattro anni (sentenza del 22 ottobre 2019). A. ha quindi proposto ricorso in materia penale chiedendo l’assoluzione integrale o la rimessione della causa al giudice di merito per ulteriori accertamenti. Ha chiesto che le pretese civili della parte civile fossero deferite alla sede civile e che gli fossero riconosciuti un indennizzo e una riparazione morale per il procedimento penale.
Legge
Basi giuridiche e oggetto del procedimento:
Il Tribunale federale ha esaminato se l’Obergericht del Cantone di Zurigo fosse legittimato ad ampliare l’oggetto del procedimento nel giudizio di appello integrando l’atto d’accusa con nuovi capi d’accusa e pronunciando una condanna aggiuntiva per tentativo di violenza sessuale. In particolare, sono state prese in considerazione le disposizioni del Codice di procedura penale (CPP) relative ai limiti delle modifiche e delle integrazioni dell’atto d’accusa, nonché il divieto di reformatio in pejus.
Limiti dell’integrazione dell’atto d’accusa ai sensi degli art. 329 e 333 CPP:
Il Tribunale federale ha chiarito che l’oggetto della controversia nel giudizio di appello è in linea di principio limitato ai fatti trattati nella sentenza di primo grado (art. 404 cpv. 1 CPP). L’ampliamento dell’oggetto del procedimento è ammesso solo in casi eccezionali, in particolare se l’atto d’accusa non soddisfa i requisiti di legge o se occorre integrare le prove (art. 329 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPP). Tuttavia, l’integrazione dell’atto d’accusa non può comportare l’inclusione di fatti non perseguiti in precedenza. L’art. 329 cpv. 2 CPP consente esclusivamente integrazioni nell’ambito dell’oggetto del procedimento già definito, circostanza che nel caso di specie non si è verificata.
Neppure l’art. 333 cpv. 1 CPP offre una base per l’inclusione di nuovi capi d’accusa. Tale disposizione consente sì di rinviare l’atto d’accusa alla Procura per modifiche o integrazioni qualora il fatto descritto possa integrare un reato diverso o aggiuntivo. Tuttavia, essa non mira a includere fatti non perseguiti in precedenza. Piuttosto, essa intende garantire che l’atto d’accusa soddisfi i requisiti di legge o consenta una riclassificazione del fatto.
Inapplicabilità dell’art. 333 cpv. 2 CPP nel giudizio di appello:
Ai sensi dell’art. 333 cpv. 2 CPP, il giudice può autorizzare la Procura ad ampliare l’atto d’accusa qualora nel corso del procedimento principale emergano nuovi reati. Tale eccezione al principio di immutabilità (vincolo al fatto descritto nell’atto d’accusa) mira a garantire l’economia processuale e consente di includere nel procedimento in corso reati scoperti in un secondo…