Fatti

La sentenza riguarda il caso di [A.], condannato nel 2008 dalla Corte delle assise criminali di Lugano per reati quali furto aggravato, ricettazione aggravata, danneggiamento, violazione di domicilio e violazione della legge sulle armi. La Corte lo aveva condannato a una pena detentiva e aveva ordinato, in applicazione dell'art. 67b CP, il ritiro della sua licenza di condurre per due anni.

Nel 2010, [A.] è stato fermato dalle guardie di confine mentre circolava alla guida di un motoveicolo nonostante il ritiro della sua patente. Il Procuratore pubblico lo ha quindi accusato di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, ai sensi del vecchio art. 95 n. 2 LCStr.

Il Giudice della Pretura penale e successivamente la Corte di appello e di revisione penale hanno confermato la colpevolezza di [A.] per il reato contestato.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di [A.] contro la sentenza della Corte cantonale.

Il Tribunale ha ritenuto che il vecchio art. 95 n. 2 LCStr (corrispondente all'attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr) sanzionasse la guida nonostante la revoca della patente, indipendentemente dal motivo del ritiro. Quindi, anche il conducente colpito da un divieto di condurre ai sensi dell'art. 67b CP può incorrere nel reato previsto da questa norma.

Il fatto che il ritiro della patente in base all'art. 67b CP abbia lo scopo di evitare la commissione di ulteriori reati, anziché di tutelare la sicurezza…