Fatti

Questa sentenza riguarda il calcolo del valore della controversia in cause di sfratto nel procedimento ai sensi dell'art. 257 CPC (tutela giurisdizionale in casi chiari). La ricorrente aveva presentato reclamo contro il calcolo del valore della controversia effettuato dall'istanza precedente.

L'istanza precedente aveva calcolato il valore della controversia sulla base del presunto danno causato dal ritardo, ovvero il valore ipotetico del canone di locazione o di affitto per il periodo fino all'emissione presumibile di una decisione di sfratto nel procedimento ordinario. Essa aveva ipotizzato una durata di sei mesi.

La ricorrente ha sostenuto che la durata del procedimento ordinario, inclusi i rimedi giuridici, sarebbe stata di almeno tre anni.

Legge

Il Tribunale federale ritiene opportuno precisare i principi per il calcolo del valore della controversia in cause di sfratto nel procedimento ai sensi dell'art. 257 CPC e stabilire regole uniformi.

Se si tratta solo della questione dello sfratto, il valore della controversia deve essere misurato sul canone di locazione che viene ritardato a causa del procedimento sommario. Indipendentemente dalle differenze cantonali, si deve presumere una durata di sei mesi.

Se invece la disdetta è anch'essa oggetto di controversia, essa stessa costituisce l'oggetto della controversia. In questo caso, occorre fare riferimento alla durata presumibile del procedimento sommario e del successivo procedimento semplificato, oppure al divieto triennale di disdetta ai sensi dell'art. 271a cpv. 1 lett. e CO, poiché una decisione nel…