Fatti
Il 25 aprile 2016, l'istituto penitenziario CURABILIS ha denunciato penalmente A., cittadino algerino senza fissa dimora e senza professione, per aver minacciato una guardia carceraria e aver intenzionalmente appiccato il fuoco alle sue lenzuola e a un asciugamano nella sua cella. A. stava già scontando due pene detentive di 14 e 36 mesi. Il 1° giugno 2016, il Tribunale delle misure coercitive di Ginevra ha ordinato la detenzione preventiva di A. fino al 1° settembre 2016, a causa del rischio di fuga e di recidiva. Questa misura è stata prorogata il 22 agosto 2016.
A. ha fatto ricorso contro questa decisione. La Camera penale di ricorso di Ginevra ha respinto il ricorso, ritenendo che l'esecuzione del residuo della pena non consentisse di eliminare i rischi di fuga e di recidiva.
A. ha quindi presentato un ricorso in materia penale presso il Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza, l'esecuzione delle pene detentive derivanti da precedenti condanne sia in linea di principio compatibile con lo scopo della detenzione preventiva, in particolare per prevenire i rischi di fuga e di recidiva.
Certo, l'imputato potrebbe beneficiare di modalità di esecuzione della pena (lavoro esterno, permessi, liberazione condizionale) una volta scontata la metà della pena. Tuttavia, il giudice della detenzione può prevedere, come condizione per tali misure di alleggerimento, che l'imputato…