Art. 86 CP

Concessione

1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
2 L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.
3 Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità competente riesamina la questione almeno una volta all’anno.
4 Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.
5 In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il cpv. 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il cpv. 4, dopo dieci.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto transitorio; liberazione condizionale; pronostico favorevole
    · 21/06/2007 · 343 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esecuzione anticipata di pene e misure, domanda di scarcerazione
    · 16/02/2017 · 93 citazioni Riassunto
  3. 3
    Proporzionalità della durata della carcerazione
    · 11/04/2019 · 36 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.