Art. 86 CP
Concessione
1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
2 L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.
3 Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità competente riesamina la questione almeno una volta all’anno.
4 Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.
5 In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il cpv. 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il cpv. 4, dopo dieci.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto transitorio; liberazione condizionale; pronostico favorevole343 citazioni
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2Esecuzione anticipata di pene e misure, domanda di scarcerazione93 citazioni
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3Proporzionalità della durata della carcerazione36 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verweigerung der bedingten Entlassung; Willkür, rechtliches Gehör122 citazioni
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71 citazioni
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Bedingte Entlassung nach Art. 86 StGB70 citazioni
Ultime sentenze del TF
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