Fatti
Il ricorrente X. è stato condannato dal Tribunale superiore del Cantone di Berna il 24 ottobre 2002 per gravi reati di droga a 9 1/2 anni di reclusione e 15 anni di espulsione dal territorio. Il 29 luglio 2006 aveva scontato 2/3 della pena. L'Ufficio per la privazione della libertà e l'assistenza del Cantone di Berna, nonché la Direzione di polizia e militare e il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna hanno respinto le sue richieste di rilascio condizionale. X. ha quindi presentato un ricorso penale al Tribunale federale, che ha accolto il ricorso.Legge
Il Tribunale federale afferma che le disposizioni del nuovo diritto, in particolare l'art. 86 CP sul rilascio condizionale, si applicano anche agli autori condannati secondo il vecchio diritto. Ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 CP, il detenuto deve essere rilasciato condizionalmente dopo aver scontato due terzi, ma almeno tre mesi, della sua pena, se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non vi è motivo di ritenere che commetta ulteriori crimini o delitti in libertà. La prognosi sul futuro buon comportamento deve essere effettuata in una valutazione complessiva, con un margine di discrezionalità per l'autorità competente.Nel caso in esame, il Tribunale amministrativo si è basato unicamente sul passato gravoso del ricorrente e ha assolutizzato l'esigenza di protezione della popolazione. In tal modo ha superato il suo margine di discrezionalità e violato l'art. 86 cpv. 1 CP. Sebbene…