Art. 388 CP
Esecuzione di< sentenze anteriori
1 Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.
2 Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita.
3 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l’esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto transitorio; liberazione condizionale; pronostico favorevole19 citazioni
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2Diritto transitorio, commisurazione della pena unica nella procedura di ripristino, esecuzione della pena unica4 citazioni
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3Commutazione di una multa in arresto secondo il diritto penale amministrativo (art. 10 DPA)1 citazioni
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4Revoca della liberazione condizionale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Bussenumwandlung10 citazioni
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4 citazioni21/06/2007 · 4 citazioni de
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Bedingte Entlassung aus der Verwahrung3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.