Fatti

A. e B. esercitano l'affidamento sui loro due figli C. e D. in modo alternato secondo un accordo giudiziale. Dal 2018 è pendente il procedimento di divorzio tra le parti. Nella primavera del 2018, la madre B. ha chiesto di adattare il vigente regime di affidamento, in quanto a partire dal 1° luglio 2018 avrebbe voluto vivere con i due figli a Thun.

Con decisione del 5 luglio 2018, il Tribunale distrettuale di Briga, Raron Orientale e Goms ha attribuito l'affidamento dei due figli alla madre B. e le ha permesso di trasferire la residenza dei bambini a Thun e dintorni, regolando il diritto di visita e di vacanza del padre A. Contro questa decisione, il padre A. ha interposto appello e ha chiesto l'effetto sospensivo. Il Tribunale cantonale del Vallese ha respinto la richiesta di effetto sospensivo.

Contro questa decisione, il padre A. ha presentato un ricorso in materia civile il 16 agosto 2018, chiedendone l'annullamento e la concessione immediata dell'effetto sospensivo per il procedimento di appello cantonale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che in caso di affidamento congiunto finora praticato, di norma non è possibile consentire il cambiamento di residenza del minore durante il procedimento di impugnazione, al fine di evitare un pregiudizio della decisione principale. L'effetto sospensivo può essere negato o revocato solo in caso di reale urgenza, poiché il principio di continuità assume priorità.

Inoltre, è necessaria una certa cautela nel caso di emigrazione, in quanto comporta la…