Art. 315 CC
In genere
1 Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.
2 Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio.
3 L’autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l’autorità del domicilio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza dell'autorità tutoria del domicilio del figlio per l'esecuzione di misure giudiziarie di protezione del figlio27 citazioni
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2Competenza per ordinare misure per la protezione del figlio27 citazioni
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3Accertamento della nullità11 citazioni
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4Perizia biologica sui fattori ereditari (prova della somiglianza e della dissomiglianza) nel processo di paternità. 1. Quale importanza ha tale mezzo di prova? (consid. 2). 2. Una perizia biologica sui fattori ereditari…9 citazioni
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5Art. 53 CO e art. 2 disp. trans8 citazioni
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6§ 19 cpv. 3 e § 20 cpv. 1 dell'ordinanza del 21 ottobre 1981 alla SHG (SHV)6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obhutsentzug mit Heimeinweisung5 citazioni
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Anordnung einer Begutachtung4 citazioni
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4 citazioni26/02/2010 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.