Fatti

La causa riguarda la deliberazione di lavori di risanamento delle facciate di un condominio composto da 95 proprietà per piani. Il proprietario A. ha impugnato la deliberazione dell'assemblea condominiale che ha approvato la variante "facciata ventilata" per i lavori, sostenendo che non fosse stata raggiunta la doppia maggioranza richiesta dalla legge.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A. confermando la decisione dei giudici cantonali. La questione centrale riguardava il calcolo della doppia maggioranza necessaria per l'approvazione di lavori di costruzione utili in un condominio, ai sensi degli artt. 712g cpv. 1 e 647d cpv. 1 CC.

Legge

Secondo il Tribunale federale, in assenza di una diversa previsione regolamentare, la maggioranza per teste richiesta per l'approvazione di lavori di costruzione utili va calcolata sui comproprietari presenti (o rappresentati) all'assemblea, in applicazione del rinvio dell'art. 712m cpv. 2 CC all'art. 67 cpv. 2 CC.

Il regolamento condominiale prevedeva una deroga alla disciplina legale solo per le decisioni in generale ("maggioranza dei comproprietari votanti"), mentre la formulazione utilizzata per i lavori di…