Fatti
Il ricorrente X. è stato condannato nel 2002 dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo per complicità in appropriazione indebita e violazioni della legge bancaria. Dopo l'accoglimento di una richiesta di revisione, il procedimento a carico di X. è stato riaperto. Nel procedimento riaperto, il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo lo ha nuovamente dichiarato colpevole di complicità in appropriazione indebita e violazioni della legge bancaria nel 2015.
X. ha presentato un ricorso in materia penale contro questa sentenza. Egli ha sostenuto che i fatti contestati fossero prescritti e che nel procedimento riaperto dovessero essere rispettate tutte le garanzie procedurali, cosa che le istanze precedenti non avrebbero riconosciuto.
Legge
Il Tribunale federale afferma che la prescrizione dell'azione penale non riprende a decorrere in caso di accoglimento di una richiesta di revisione contro una sentenza di condanna. La prescrizione dell'esecuzione della pena continua a decorrere durante il procedimento di revisione e il nuovo procedimento, anche se la pena non può più essere eseguita nel nuovo procedimento.
Inoltre, il Tribunale federale stabilisce che nel procedimento riaperto, come nel primo procedimento, possono essere presentate richieste di assunzione di…