Fatti

La società Y. è proprietaria di un immobile a P. Dal 1° ottobre 2000, A.X. e B.X. sono inquilini di un appartamento in questo immobile. Tra aprile 2006 e marzo 2007, sono stati effettuati importanti lavori di ristrutturazione, causando disagi per gli inquilini. L'8 dicembre 2006, Y. ha notificato agli inquilini un aumento del canone di locazione con decorrenza dal 1° aprile 2007.

A.X. ha adito la Commissione di conciliazione in materia di locazioni, contestando l'aumento del canone di locazione e chiedendo una riduzione del canone a causa dei disagi. La conciliazione è fallita. A.X. e B.X. hanno quindi adito il Tribunale delle locazioni, che ha respinto la loro contestazione dell'aumento del canone di locazione.

A.X. e B.X. hanno interposto ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, chiedendo principalmente che il canone mensile sia fissato a 1'203 fr. 50 a decorrere dal 1° aprile 2007.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i coniugi X., in qualità di coinquilini, formassero una litisconsorzio necessario e dovessero agire congiuntamente per contestare il canone di locazione, già in sede di richiesta di conciliazione. Tuttavia, A.X., agendo da solo, non aveva validamente adito la Commissione di conciliazione. Di conseguenza, l'aumento del canone di locazione era divenuto definitivo, non essendo stato contestato tempestivamente dai coinquilini.

Il Tribunale federale ha respinto l'argomento dei ricorrenti secondo cui il coniuge…