Art. 166 CC
Rappresentanza dell’unione coniugale
1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se: 1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice; 2. l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Conferma della giurisprudenza). - Anche se l'affiliazione alla cassa malati è intervenuta prima dell'entrata in vigore, il 1o gennaio 1988, del nuovo diritto matrimoniale, il tema della responsabilità deve essere esamin…55 citazioni
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2Art. 163 cpv. 1, art. 166 cpv. 1 e 3 CC: Responsabilità di uno dei coniugi, nei confronti dell'assicuratore malattia, per i debiti contributivi dell'altro coniuge40 citazioni
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3Notificazione di decisioni di tassazione a due coniugi; responsabilità solidale dei coniugi per l'imposta complessiva5 citazioni
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4Contestazione di un aumento della pigione; coniugi coinquilini (art. 270b CO; art. 166 CC)3 citazioni
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5Fissazione dei contributi di persone senza attività lucrativa1 citazioni
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6Obbligo di mantenimento dopo il divorzio; finanziamento dell'ammanco (art. 125 CC)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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12 citazioni18/01/2017 · 12 citazioni de
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VB.2021.006112 citazioni11/11/2021 · 2 citazioni de
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Nichterteilen der kantonalen Einbürgerungsbewilligung2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.