Fatti
La ricorrente, una donna nata nel 1945, non lavoratrice, era stata separata giudizialmente dal marito dal 1993. La cassa di compensazione del Cantone di Zurigo aveva fissato i contributi personali AVS/AI/IPG per l'anno 2003, tenendo conto della metà del patrimonio netto e del reddito da pensione del marito. La ricorrente aveva chiesto di determinare i contributi in base alle proprie condizioni sociali.
Il tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo aveva respinto il ricorso. La ricorrente aveva presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale doveva esaminare se l'applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS ai coniugi giudizialmente separati è conforme alla legge e alla Costituzione. La ricorrente sosteneva che la separazione giudiziale annulla l'obbligo di assistenza coniugale e che, pertanto, la determinazione dei contributi ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 OAVS non è applicabile.
Tuttavia, il tribunale ha stabilito che l'obbligo di assistenza coniugale persiste anche dopo la separazione giudiziale e che la determinazione dei contributi ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 OAVS è applicabile anche ai coniugi giudizialmente separati. Il tribunale si è basato sulla…