Fatti
Con sentenza del 1° febbraio 2005, le parti si sono separate su richiesta comune, con l'approvazione della convenzione da loro conclusa. Non sono riuscite a raggiungere un accordo sul trattamento dei debiti della moglie nei confronti dell'autorità di assistenza sociale a causa dei sussidi ricevuti tra la cessazione della convivenza e il divorzio per sé e per i figli. La moglie ha chiesto che il marito fosse obbligato, in base all'art. 125 CC, a continuare a pagare gli alimenti fino all'importo totale di Fr. 40'531.55, nella misura in cui fosse tenuta a rimborsare i debiti di assistenza sociale di Fr. 81'063.10 o li avesse rimborsati volontariamente. Il Presidente del Tribunale di Bremgarten e il Tribunale Superiore del Cantone di Argovia hanno respinto questa richiesta. Contro la sentenza del Tribunale Superiore, la moglie ha presentato ricorso.Legge
Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, nel fissare gli assegni di mantenimento, il minimo vitale del debitore deve essere sempre preservato. Di conseguenza, la parte avente diritto al mantenimento deve sostenere da sola il deficit risultante dalla differenza tra i mezzi disponibili e il fabbisogno complessivo di mantenimento. Se per questo deve ricorrere all'assistenza sociale, ne derivano per lui debiti nei confronti delle autorità di assistenza sociale o della comunità, che in ogni caso sono personali se sono stati contratti dopo l'inizio della separazione.
Il Tribunale Federale rifiuta di far carico al debitore, nell'ambito…