Fatti
La ricorrente, una moglie, è stata chiamata a pagare le tasse dall'amministrazione fiscale del cantone di Appenzello Esterno. La moglie sosteneva di non essere responsabile per i debiti fiscali del marito, poiché viveva sotto il regime di separazione dei beni e non aveva contratto le tasse insieme al marito.
L'ufficio delle imposte del cantone di Appenzello Esterno aveva notificato alla moglie e al marito due decisioni di accertamento per i periodi fiscali 1985/86 e 1987/88. La moglie sosteneva che tale notifica non era valida, poiché non era stata effettuata individualmente.
L'amministrazione fiscale cantonale e il Consiglio di Stato del cantone di Appenzello Esterno hanno respinto l'opposizione della moglie e confermato la responsabilità solidale dei coniugi per i debiti fiscali. La moglie ha quindi presentato un ricorso di diritto costituzionale al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la questione se la notifica delle decisioni di accertamento ai coniugi fosse valida. Ha concluso che la notifica era valida, poiché le decisioni di accertamento erano state notificate all'indirizzo comune dei coniugi e questi avevano quindi avuto la possibilità di prendere conoscenza delle decisioni.
Il Tribunale federale ha anche esaminato la questione se la responsabilità solidale dei coniugi per i debiti fiscali fosse incostituzionale. Ha concluso che la responsabilità solidale non era incostituzionale, poiché si basava su una base legale e non violava il principio della forza derogatoria del diritto federale.
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