Fatti
Parti: Ricorrente A. contro Ufficio del pubblico ministero See/Oberland
Tribunale: Tribunale federale, I. sezione pubblica
Data: 3 aprile 2017
Fatti: A. è accusato di grave violazione delle norme sulla circolazione e minaccia. L'ufficio del pubblico ministero richiede una multa di 50 giorni a CHF 100.- nonché un'ammenda di CHF 1'000.-. A. richiede la nomina di un difensore d'ufficio, che viene respinta. Egli presenta un ricorso.
Legge
Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 6 n. 3 lett. c e dell'art. 6 n. 1 CEDU nonché dell'art. 29 cpv. 3, dell'art. 31 cpv. 2 e dell'art. 32 cpv. 2 Cost. Sostiene che gli sarebbe dovuta essere nominata una difesa necessaria. Il Tribunale federale rileva che né l'art. 29 cpv. 3 Cost. né l'art. 6 n. 3 lett. c CEDU prevedono un diritto alla difesa necessaria. Tuttavia, può essere necessario, sotto l'aspetto della parità di trattamento e del dovere di chiarimento e di assistenza, che l'autorità penale provveda d'ufficio a una difesa necessaria.
Il Tribunale federale esamina se esista un diritto legale alla difesa necessaria. Tale diritto esiste in particolare quando all'imputato minaccia una pena detentiva di più di un anno o una misura privativa della libertà (art. 130 lett. b CPP) o quando non può sufficientemente tutelare i propri interessi processuali (art. 130 lett. c CPP). Il Tribunale federale conclude che queste condizioni non sono soddisfatte, poiché al ricorrente non minaccia una pena detentiva di più di un anno e non vi sono indizi di menomazioni fisiche o mentali.
Il ricorrente sostiene che la nomina di un difensore d'ufficio sia necessaria…