Art. 131 CPP
Garanzia della difesa obbligatoria
1 Se la difesa è obbligatoria, chi dirige il procedimento provvede affinché sia designato senza indugio un difensore.
2 Se gli estremi della difesa obbligatoria sono presenti già al momento dell’apertura della procedura preliminare, la difesa dev’essere assicurata prima del primo interrogatorio da parte del pubblico ministero o, su suo incarico, della polizia.
3 Le prove assunte prima della designazione di un difensore, benché la sua presenza fosse manifestamente necessaria, sono utilizzabili soltanto se l’imputato rinuncia alla loro riassunzione.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 6 n. 3 lett. c e art. 6 n. 1 CEDU, art. 29 cpv. 3, art. 31 cpv. 2 e art. 32 cpv. 2 Cost., art. 130 e art. 132 CPP: difesa obbligatoria e d'ufficio55 citazioni
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2Estromissione dall'incarto di un verbale d'interrogatorio a causa della sua pretesa inutilizzabilità; pregiudizio irreparabile38 citazioni
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3Comparizione personale del pubblico ministero dinanzi al tribunale, difesa obbligatoria26 citazioni
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4Art. 131 cpv. 1-3 CPP in relazione con l'art. 3 cpv. 1 PPMin10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mehrfacher Diebstahl sowie Anstiftung dazu etc.; notwendige Verteidigung, geheime Überwachungsmassnahmen74 citazioni
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Einstellung des Strafverfahrens (sexuelle Handlungen mit einem Kind)28 citazioni
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Gewerbsmässiger Betrug; Strafzumessung26 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.