Fatti

Il caso riguarda un imputato diciassettenne (controparte ricorrente 2), sospettato di aver commesso atti sessuali con un minore (la ricorrente). La madre della ricorrente ha presentato denuncia penale contro il controparte ricorrente 2 il 23 aprile 2015. L'Autorità di perseguimento dei minorenni del Cantone di Turgovia ha disposto l'archiviazione del procedimento penale contro il controparte ricorrente 2 il 6 marzo 2017. La ricorrente ha presentato ricorso contro tale decisione, che è stato respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Turgovia il 29 giugno 2017.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'interrogatorio di polizia del controparte ricorrente 2 del 28 aprile 2015 senza la presenza di un difensore era illegittimo, in quanto in quel momento il controparte ricorrente 2 era già sospettato di aver commesso un reato e quindi si trattava di un caso di difesa necessaria. Il Tribunale federale ha ritenuto assolutamente inutilizzabile la confessione resa successivamente dal controparte ricorrente 2.

Per quanto riguarda la valutazione delle altre prove, il Tribunale federale è tuttavia giunto alla conclusione che l'istanza inferiore aveva disposto a ragione l'archiviazione del procedimento, in quanto non sussisteva un sufficiente sospetto di…