Art. 30 LAV
1 Per i loro procedimenti concernenti la concessione di consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine, indennizzo o riparazione morale le autorità amministrative e giudiziarie non riscuotono spese dalla vittima e dai suoi congiunti.
2 È fatto salvo l’addossamento delle spese in caso di procedimenti temerari.
3 La vittima e i suoi congiunti non devono rimborsare le spese derivanti da gratuito patrocinio.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rimborso allo Stato degli onorari del suo patrocinatore da parte della vittima al beneficio del gratuito patrocinio; art. 8 Cost.; art. 135 cpv. 4 e art. 138 cpv. 1 CPP; art. 30 cpv. 1 e 3 LAV72 citazioni
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2Obbligo della vittima di rimborsare i costi del gratuito patrocinio in caso di miglioramento delle sue condizioni economiche66 citazioni
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3Legislazione concernente l'aiuto alle vittime di reati; spese di patrocinio del procedimento penale4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Aiuto alle vittime22 citazioni
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Aiuto alle vittime16 citazioni
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Längerfristige Hilfe nach Opferhilfegesetz11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.