Fatti
[A.] è stato coinvolto in un tamponamento il 11 gennaio 2011 e ha presentato alla Direzione per gli affari sociali e la società del Cantone di Lucerna (DISG) una richiesta di indennizzo, di soddisfazione morale e di assunzione dei costi legali. La DISG ha sospeso il procedimento relativo all'indennizzo e alla soddisfazione morale e ha respinto la richiesta di assistenza a lungo termine per la rappresentanza legale nel procedimento contro l'assicurazione di protezione giuridica e responsabilità civile. Il Tribunale cantonale di Lucerna ha respinto il ricorso di [A.] contro questa decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che la DISG aveva ragione nel ritenere che [A.] avesse violato l'obbligo di collaborazione, poiché non aveva presentato i documenti richiesti né firmato una dichiarazione di esonero. Pertanto, la DISG non poteva valutare se [A.] avesse lo status di vittima. Anche se fosse stato riconosciuto come vittima, non sarebbe stato possibile concedere il rimborso dei costi a causa del mancato rispetto del principio di sussidiarietà.
Inoltre, il Tribunale federale ha ritenuto che il procedimento intentato da [A.] contro l'assicurazione di protezione giuridica fosse privo di prospettive, poiché il suo rifiuto di presentare i documenti richiesti aveva reso…