Art. 169 OS

Procedura in caso di divergenza d’opinioni

1 Per risolvere qualsiasi divergenza d’opinioni tra l’impresa di assicurazione o l’impresa di gestione dei sinistri e l’assicurato in merito alle misure da prendere per liquidare il sinistro, il contratto d’assicurazione prevede una procedura che deve offrire garanzie di obiettività paragonabili a quelle di una procedura arbitrale.
2 L’impresa di assicurazione o l’impresa di gestione dei sinistri che rifiuti la propria prestazione per una misura considerata priva di probabilità di successo deve motivare senza indugio, per scritto, la soluzione proposta e informare l’assicurato della possibilità di ricorrere alla procedura di cui al cpv. 1.
3 Se il contratto d’assicurazione non menziona la possibilità di ricorrere alla procedura di cui al cpv. 1 o se l’impresa di assicurazione o l’impresa di gestione dei sinistri omette di informarne l’assicurato nel momento in cui rifiuta di fornire la prestazione, il bisogno dell’assicurato di essere coperto dalla protezione giuridica è considerato riconosciuto nella fattispecie.
4 Se nel caso di un rifiuto della prestazione l’assicurato intenta un processo a sue spese e ottiene una sentenza più favorevole della soluzione, motivata per scritto, propostagli dall’impresa di assicurazione o dall’impresa di gestione dei sinistri o del risultato della procedura di cui al cpv. 1, l’impresa di assicurazione si accolla le relative spese, fino a concorrenza dell’importo massimo della somma assicurata.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Campo di applicazione della procedura menzionata in queste norme
    · 24/08/2006 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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